Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'art. 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-11;1205~art3 · fonte del testo