Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, e' sostituito dal seguente:
tolto: « Alla Regia guardia di finanza si applicano - con le modificazioni eventualmente ritenute necessarie dallo speciale ordinamento - quando cio' sia disposto mediante decreto Reale, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), con le altre disposizioni in esse richiamate ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art1 · fonte del testo