Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte.
tolto: In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, nonche' dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di proprieta' degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione. Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti adempimenti.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;691~artunico · fonte del testo