Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

  • a)in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
  • b)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • c)in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
  • d)in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
  • e)in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
  • f)negli altri modi stabiliti da apposite leggi".

Testo vigente dal 27 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;344~art1 · fonte del testo