Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
- a)in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
- b)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- c)in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
- d)in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
- e)in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
- f)negli altri modi stabiliti da apposite leggi".
Testo vigente dal 27 aprile 1965
