All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453: e' sostituito il seguente: "La Cassa riceve in deposito:
- a)denaro;
- b)titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
- c)titoli garantiti dallo Stato;
- d)buoni del tesoro ordinari e poliennali;
- e)buoni postali fruttiferi;
- f)buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".
Testo vigente dal 5 agosto 1949
