All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453: e' sostituito il seguente: "La Cassa riceve in deposito:

  • a)denaro;
  • b)titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
  • c)titoli garantiti dallo Stato;
  • d)buoni del tesoro ordinari e poliennali;
  • e)buoni postali fruttiferi;
  • f)buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art1 · fonte del testo