Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' inserito il seguente: "Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe. La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art25 · fonte su Normattiva