Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "annuale" e' sostituita dalla parola "semestrale". Dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione". Il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art5 · fonte su Normattiva