All'articolo 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettore" e' soppressa. All'articolo 25, primo comma, numero 1, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "dell'elettore" sono soppresse; al numero 3 la parola "elettore" e' abrogata e sostituita dalla parola "cittadino"; al numero 4, secondo e terzo periodo, le parole "gli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "gli iscritti". All'articolo 26, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettori" e' abrogata e sostituita dalla parola "iscritti". All'articolo 32, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "degli iscritti"; all'ultimo comma la parola "elettori" e' abrogata e sostituita dalla parola "cittadini". All'articolo 33, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "all'elettore o agli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "al cittadino o ai cittadini". All'articolo 38, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettori" e' abrogata e sostituita dalla parola "iscritti". All'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" sono abrogate e sostituite dalla parola "elettorali". All'articolo 45 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, tutte le parole "elettore" vengono abrogate e sostituite dalle parole "cittadino". All'articolo 46, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "di elettori" vengono abrogate e sostituite con le parole "di cittadini iscritti nelle liste elettorali"; al secondo comma le parole "degli elettori" vengono abrogate e sostituite dalle parole "di cittadini iscritti nelle liste elettorali". All'articolo 47, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" e "piu' elettori" vengono abrogate e sostituite, rispettivamente dalle parole "elettorali" e "piu' cittadini". All'articolo 49 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" vengono abrogate e sostituite dalla parola "elettorali".
Testo vigente dal 25 gennaio 1966
