I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalita' di cui all'art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.
Testo vigente dal 23 marzo 1955
