E' abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234. I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di eta' previsti dall'art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

Testo vigente dal 23 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;84~art4 · fonte del testo