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I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 6/10, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria. Dello stesso beneficio fruiscono:

  • a)i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;
  • b)i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3. L'ordine di iscrizione in ruolo e' determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina.

Testo in vigore dal 27 aprile 1961 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1961-04-03;285~artunico · fonte del testo