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Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante. nonche' agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, e' dovuta l'indennita' mensile di volo di lire 7800 se colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori a colonnello. "Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto. "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennita' mensile di lire 10.600".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
