Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

Art. 13 — Annotazione dei protesti in repertorio speciale

L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art13 · fonte su Normattiva