All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi: "Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco e' depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione piu' grave. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo e' dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157".

Testo vigente dal 30 giugno 1973

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 14/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    La permanenza, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sugli assegni bancari (l. 15/12/1990 n. 386), di un diverso regime sanzionatorio per il mancato pagamento della cambiale e per l'emissione di assegno bancario scoperto, e la diversa funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, uno strumento di credito, giustificano la censurata disciplina differenziata quanto alla facoltà, riconosciuta solo al traente di una cambiale e non anche al traente di un assegno bancario, di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti in caso di pagamento del titolo entro 5 giorni dalla sua presentazione; ne' è ravvisabile una violazione del diritto di difesa non essendo configurabile una tutela processuale quando non è riconosciuta, come nel caso, alcuna situazione sostanziale di diritto o interesse (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, della l. 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della l. 12 giugno 1973, n. 349). - Su identica questione, sollevata però prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, v. s. n. 317/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

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  • Sentenza n. 317/1990

    Questione infondata
    5 luglio 1990

    Non è irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilità - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalità, rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

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  • Sentenza n. 208/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'1…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari · Art. 12 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art12 · fonte su Normattiva