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Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dai seguenti: La sospensione e' pronunziata dalla Sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1966 al 28 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art6 · fonte su Normattiva