Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano sulla attuale dotazione organica complessiva delle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui non e' prevista la qualifica di ispettore generale o equiparata, ai fini della promozione a direttore di divisione o equiparato.

Testo vigente dal 10 novembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-10-19;928~art3 · fonte del testo