[1]I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.
[2]TABELLA A
[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[4]TABELLA B
[5]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[6]TABELLA C
[7]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[8]TABELLA D
[9]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente dal 21 dicembre 1965
