[1]I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.

[2]TABELLA A

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[4]TABELLA B

[5]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[6]TABELLA C

[7]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[8]TABELLA D

[9]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo vigente dal 21 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1367~art7 · fonte su Normattiva