I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all'art. 2, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore. In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

Testo vigente dal 10 novembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-10-19;928~art5 · fonte del testo