Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente e' lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti. Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potra' superare la meta' di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerate, risulteranno di volta in volta vacanti. I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

Testo vigente dal 22 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;691~art2 · fonte su Normattiva