Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono cosi' sostituite: "a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
- b)i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario".
Testo vigente dal 7 dicembre 1966
