Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in: avvocato generale dello Stato; avvocati dello Stato; procuratori dello Stato. Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge. La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Testo vigente dal 9 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art1 · fonte su Normattiva