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[1]Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

[2]Art. 9. - Ufficiali del Genio navale di complemento.

[3]«Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica o quella in ingegneria industriale nel ramo meccanica od elettrotecnica.

[4]«Per la nomina a maggiore i concorrenti devono avere almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

[5]«Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale».

[6]Art. 10. - Ufficiali del Genio navale di complemento D.M.

[7]«Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento D. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª.

[8]«Per la nomina a maggiore i concorrenti devono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli.

[9]«Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

[10]«Per la nomina a tenente ed a sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

[11]«Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

[12]«La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.

[13]«Il servizio di macchina compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª, non e' valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.

[14]«L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli sara' tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3».

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;649~art6 · fonte del testo