Art. 1 — Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario
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A ciascun Comune e' assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A. Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio. Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
