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[1]Promozioni a segretario capo di 2ª classe.
[2]Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna Provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel Foglio degli annunci legali della Provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe quarta rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'art. 29. Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1ª classe, anche se in servizio in altre Province, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto. Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione. La nomina a segretario capo di 2ª classe e' conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresi', alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle aspirazioni espresso dai candidati nella domanda di ammissione. La mancata assunzione del servizio nella, sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione. Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validita' della graduatoria. Il decreto che approva la graduatoria e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968
