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[1]Nomina a segretario capo di 1ª classe.
[2]I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'art. 30. Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:
- a)i segretari comunali i quali, alla data della pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;
- b)i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 tranne quello dell'eta' ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualita' di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non e' richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali, per i vice segretari capi ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualita'. Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella G. Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 12. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova, orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968
