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[1]Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe.
[2]I posti di segretario comunale, generale di 1ª e 2ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:
- a)i segretari comunali di qualifica, corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;
- b)i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;
- c)i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;
- d)i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, nonche' i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, tranne quello dell'eta'. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. I posti di segretario generale di 1ª classe dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
- a)i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;
- b)i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonche' i vice segretari dei Comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle Province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. Tutti debbono avere i requisiti di cui alla lettera a). I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perche' un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso. Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non e' richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali, i vice segretari generali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio con tali qualifiche.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968
