Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Art. 24 — Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe
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I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1ª e 2ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
