Art. 25 — Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede
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Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª e 2ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del Comune o della Provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarita' ininterrotta nell'ultima sede di servizio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
