Art. 26 — Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione
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Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al Comune od alla Provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
