Art. 29 — Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968. Leggi il testo vigente →
Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, un unico concorso per i titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella Provincia alla data del bando. A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre Province. Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresi', con le stesse modalita', un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2ª classe, anche se in servizio in altre Province. Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione. Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre. L'assegnazione dei segretari ai Comuni delle classi quinta e quarta messi a concorso e' disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validita' della graduatoria cessa dopo 45 giorni. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968
