Art. 30 — Concorso per trasferimento a sedi della classe terza
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Con decreto del Ministro per l'interno da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica. A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1ª classe. Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere. L'assegnazione dei vincitori ai Comuni messi a concorso e' disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validita' della graduatoria, cessa dopo 45 giorni. Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
