Art. 31 — Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 30 e' composta: da un prefetto che la presiede: dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore; da un sindaco di Comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani: da un esperto in discipline amministrative; da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2ª classe, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei Comuni interessati.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
