Art. 32 — Collocamento a riposo
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I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro per l'interno, al compimento del 65° anno di eta'. Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro per l'interno ha la facolta' di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo del segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio. Il Ministro per l'interno ha altresi', la facolta' di collocare a riposo, indipendentemente dal limite di eta', i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio. Il collocamento a riposo puo' essere disposto di ufficio, oppure su domanda, degli interessati, o delle Amministrazioni presso cui essi prestano servizio. All'atto del collocamento a riposo, puo' essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
