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Le indennita' ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali. Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennita' stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art36 · fonte del testo