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Al segretario in disponibilita', competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio e' ridotto alla meta', salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il trattamento economico di disponibilita' e' corrisposto:

  • a)nel caso di fusione di piu' Comuni o Province, dall'ente sorto dalla fusione;
  • b)nel caso di aggregazione di un Comune ad altro, o di una Provincia ad altra, dall'ente ampliato;
  • c)nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai Comuni gia' consorziati in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art38 · fonte su Normattiva