Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968. Leggi il testo vigente →

Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai Comuni e dalle Province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali. Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilita' speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato". Entro il 31 ottobre successivo le prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno. Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro per lo interno apposito rendiconto. L'esattore delle imposte dirette e' tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del Comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 21 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art44 · fonte del testo