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[1]Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe.
[2]I segretari comunali di 1ª e 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarita' di tali segreterie. Qualora siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarita' presso le segreterie dei Comuni predetti, finche' non conseguano mediante i concorsi di cui all'art. 18, la nomina a segretario capo di 2ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa Provincia. Nel caso che siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla Tabella A, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori: nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe quarta. Per i segretari comunali di 2ª classe e di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianita' maturata nelle rispettive qualifiche.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
