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[1]Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe.
[2]I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica. Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarita' di tali segreterie, finche' non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta. Nel caso che essi siano titolari di segreterie di Comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe quarta, conservano la titolarita' di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarita' delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finche' non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa Provincia. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della casse quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe terza.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
