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[1]Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª e 2ª classe.

[2]I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1ª o 2ª classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe e conservano la titolarita' delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella A, nella classe terza.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art50 · fonte del testo