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[1]Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda.
[2]I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 2ª classe e siano titolari presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, essi conservano transitoriamente la titolarita' delle sedi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
