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[1]Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda.

[2]I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di la classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarita' delle sedi. Il Ministro per l'interno ha facolta' di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, sentite le Amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purche' rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art52 · fonte su Normattiva