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[1]Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2ª classe presso segreterie di Comuni o di Province assegnati alla prima classe.

[2]I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2ª classe e prestino servizio, in qualita' di titolari, presso segreterie di Comuni o di Province assegnati, in base alla tabella A o B, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarita' delle sedi. Il Ministro per l'interno ha facolta' di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1ª classe, sentita l'Amministrazione interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purche' rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art53 · fonte su Normattiva