Art. 55 — Promozione alla qualifica di segretario di prima classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
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Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 17, i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
