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[1]Facolta' di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di eta'.

[2]Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno ha facolta' di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di eta', ma non abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68° anno di eta'.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art59 · fonte su Normattiva