Art. 17 — Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali
Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo e' stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155, con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.
Testo vigente dal 12 novembre 1988
