Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
- Art. 1 — Obbligo dell'iscrizione
- Art. 2 — Gestione del Fondo
- Art. 3 — Retribuzione soggetta a contributo
- Art. 4 — Minimale di retribuzione ai fini contributivi
- Art. 5 — Misura del contributo
- Art. 6 — Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 7 — Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 8 — Retribuzione pensionabile
- Art. 9 — Misura della pensione
- Art. 10 — Adeguamento periodico delle pensioni
- Art. 11 — Liquidazione in capitale
- Art. 12 — Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione
- Art. 13 — Liquidazione della posizione assicurativa
- Art. 14 — Prosecuzione volontaria della contribuzione
- Art. 15 — Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 16 — Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione
- Art. 17 — Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali
- Art. 18 — Comitato speciale Fondo volo