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[1]ALLEGATO Art. 1. Generalita' - Residenza
[2]L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro. La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da stabilirsi dall'Azienda. Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene. Per residenza dei sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del sorvegliante. Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza e' costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta. Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
