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Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali e' il seguente: maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilita' nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943); maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purche' nominati sciumbasci prima di tale data; maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti. L'equiparazione di cui al comma precedente e' limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana. Le pensioni gia' liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;486~art1 · fonte del testo