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Al personale di cui all'articolo 2 compete l'indennita' di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge. L'indennita' di cui al comma precedente sara' liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
