Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli zaptie' e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sara', con gli aumenti di uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso. Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sara' tenuto in servizio fino al limite di eta' stabilito per il rispettivo grado di parificazione. Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennita' speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;486~art5 · fonte del testo